Controlli sulle imprese

 

Coordinamento dei controlli amministrativi ex art. 7 decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, da legge 12 luglio 2011, n. 106 – criteri direttivi.

Il D.L. 13 maggio 2011 n. 70 recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 12 luglio 2011, n. 106, che all'art.7, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo nei riguardi delle attività delle imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell’attività amministrativa, ha stabilito che, a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ivi comprese le forze di polizia locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica.

Da ciò scaturisce la necessità di impartire specifiche istruzioni agli uffici dell’Amministrazione, specie quelli a vario titolo coinvolti nel c.d. SUAP interdirezionale, a titolo di uffici competenti per materia, con riferimento ad attività produttive o servizi (Servizi sociali, Istruzione, Ambiente, Cultura e Sport) o quali titolari di endoprocedimenti “tecnici” (Urbanistica e, ancora, Ambiente)  oltre che al Corpo di Polizia Locale che, ai sensi della legge 7 marzo 1986 n. 65 Legge-quadro sull'ordinamento della polizia locale, nonché della legge regionale 20/11/2013 nr. 42 riportante norme in materia di polizia amministrativa locale, è titolare di competenze di vigilanza e controllo su leggi, regolamenti e ordinanze riguardanti, tra l’altro, l’attività economica delle imprese.

Si tenga presente che i controlli del Corpo di Polizia Locale possono essere identificati nelle

seguenti tipologie:

a) accessi richiesti dagli uffici del Comune, perché necessari alla definizione di procedimenti

amministrativi attivati dalle stesse imprese con istanze, segnalazioni certificate di inizio attività e atti similari, finalizzati all’avvio, alla modificazione o alla cessazione dell’attività d’impresa (commerciale, di somministrazione, artigianale, ecc..);

b) accessi richiesti a mezzo esposto da cittadini singoli o associati o da loro rappresentanti per

verificare presunte violazioni di natura amministrativa o penale;

c) accessi di iniziativa del Comando di Polizia Locale nell’ambito dell’attività di istituto finalizzata

alla tutela, in generale, dei cittadini e, in particolare, dei consumatori.

Ciò stante, al fine di conformarsi all’art. 7, comma,.2 lett.a), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 12 luglio 2011, n. 106, e ulteriormente modificato, da ultimo, con d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito da legge 22 dicembre 2011, n. 214,

- avvio della gestione programmata e coordinata dei controlli ordinari presso i locali delle imprese, scaturenti da istanze, segnalazioni certificate di inizio attività e atti similari o da esposti, esclusi i casi di flagranza di illecito o di riscontrata fattispecie di reato;

- gestione della programmazione e del coordinamento dei controlli, attraverso apposito programma che verrà trasmesso dal SUAP o ufficio Commercio del comune di Spoltore;

Sono da ritenere esclusi dalla disciplina di cui articolo 7, commi 1, lettera a) e 2, lett. a), della predetta normativa, e sono pertanto consentiti, i controlli amministrativi in forma d’accesso, anche al di fuori di attività di programmazione e coordinamento, nelle seguenti materie :

A) Controlli da effettuare in “luoghi esterni e diversi dai locali” di esercizio dell’attività

d’impresa, intendendosi per “locale” una porzione od un vano di una costruzione stabilmente

realizzata ai sensi della normativa edilizia.

A titolo esemplificativo, sono tali i controlli compiuti:

a.1) in spazi ed aree pubbliche;

a.2) in dehors;

a.3) in aree mercati;

a.4) presso i chioschi temporanei/stagionali di vendita (es, frutta verdura, fuochi pirici, ed altre forme di vendita su aree pubbliche ecc.);

a.5) su veicoli attrezzati all’attività di vendita su area pubblica;

a.6) che non richiedono l’accesso ai locali d’impresa (es. verifica sorvegliabilità dei locali)

B) Controlli da effettuare per “l’accertamento di reati e per motivi di “giustizia”.

A titolo esemplificativo sono tali i controlli:

b.1) per l’accertamento di reati previsti dal codice penale connessi con attività commerciali (es.

art. 474 per vendita di oggetti con marchio contraffatto);

b.2) per l’accertamento di reati previsti da leggi speciali connessi con attività commerciali (es.

legge n. 633/1941 di tutela dei diritti d’autore);

b.3) per l’accertamento di reati di disturbo della quiete pubblica e fattispecie correlate;

b.4) per il compimento di attività disposte o delegate dall’Autorità Giudiziaria.

C) Controlli da effettuare per la “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

(D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

D) Controlli da effettuare per la “tutela della salute e dell’igiene pubblica”.

A titolo esemplificativo sono tali i controlli:

d.1) sul rispetto della legislazione in materia di l’etichettatura dei prodotti alimentari (D.Lgs. 27

gennaio 1992, n.109);

d.2) sul rispetto della legislazione in materia di disciplina igienico-sanitaria sulla vendita di

sostanze alimentari (D.Lgs. 6 novembre 2007, n.193, D.P.R. 17 luglio 1980, n. 327, legge 30 aprile

1962, n. 283; Regolamento comunale d’igiene e sanità;

d.3) per la tutela della salute dei non fumatori (art. 51 legge 16 gennaio 2003, n. 3);

d.4) sul rispetto della legislazione in materia di sommistrazione e vendita di bevande alcoliche in

esercizi pubblici anche in ore notturne (normativa locale e nazionale in materia);

d.5) per la tutela dalle fonti di inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e normativa

d’attuazione in ausilio al personale dell’ARTA Abruzzo,).

E) Controlli da effettuare a “tutela della pubblica incolumità” ed in caso di “emergenza”.

A titolo esemplificativo sono tali i controlli:

e.1) in caso di allertamento di protezione civile (es. verifica dello sgombero dei locali commerciali

a rischio di allagamento o cedimento strutturale).

F) Controlli da effettuare “a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.

A titolo esemplificativo sono tali i controlli sulle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di

pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S. - R.D. 18 luglio 1931, n. 773), con particolare riguardo alle attività per la quale è prevista dallo stesso testo unico una “autorizzazione di polizia” (es. esercizi di pubblico spettacolo e intrattenimento, circoli privati, commercio di oggetti preziosi, agenzie di affari, ecc.) e di phone-center (artt. 8, 9 e 17 T.U.L.P.S.).

G) Controlli da effettuare per ragioni di “necessità ed urgenza”.

A titolo esemplificativo sono tali i controlli:

g.1) in caso di flagranza di illecito amministrativo rilevato direttamente dall’agente operante ai

sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g.2) su “segnalazioni specifiche” di cittadini identificati, ossia su circostanziati esposti scritti o

verbali non anonimi, compresa la posta elettronica, di presunti illeciti accertabili d’ufficio ai sensi degli artt. 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g.3) per mera “verifica documentale” del titolo abilitante l’esercizio dell’attività (es. possesso di titolo abilitativo, occupazione di suolo pubblico, ecc.).

Si precisa, infine, che il Corpo di Polizia Locale, in attuazione e in conformità di detti criteri direttivi

e modalità operative, potrà integrare e puntualizzare le fattispecie concrete di esclusione dalla

programmazione e dal coordinamento dei controlli, secondo la disciplina di che trattasi, con proprio

atto.

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI CHE LE IMPRESE SONO TENUTE A RISPETTARE NEI CONFRONTI DEL COMUNE PER OTTEMPERARE ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Contenuto inserito il 16-12-2013 aggiornato al 18-01-2016
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