Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Definizione agevolata controversie tributarie pendenti - Art. 11 comma 1bis Legge 50/2017

Responsabile di provvedimento: Melideo Anna Maria
Responsabile sostitutivo: Di Paolo Emilio Emilio

Uffici responsabili

Servizio Tributi

Descrizione

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

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Con l’entrata in vigore dell’articolo 11 comma 1bis del decreto legge n. 50/2017, convertito in legge 96/2017, è stata estesa anche a favore dei comuni la possibilità di chiudere le controversie fiscali pendenti relative ai tributi locali. Nella seduta del 03 agosto, il Consiglio Comunale ne ha stabilito l’applicazione, adottando il relativo Regolamento. 

Tale possibilità riguarda tutte le liti fiscali pendenti presso il competente organo giudiziario aventi ad oggetto uno dei tributi comunali: ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, Imposta di Pubblicità (ICP).


Per pendente si intende la lite fiscale notificata al Comune entro il 24 aprile 2017 e non ancora decisa in via definitiva dal giudice, sia esso di primo grado che d’appello, che di Cassazione.


Aderendo alla definizione agevolata delle liti fiscali il contribuente è tenuto a versare solamente il tributo e gli interessi accertati dall’ufficio (questi ultimi da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto impugnato), ma non più le sanzioni inizialmente applicate. 

 

 

Modalità di definizione: presentazione della domanda e versamento

Le domande di Definizione Agevolata possono essere presentate solamente per liti fiscali notificate al Comune entro il 24 aprile 2017 e non ancora decise in via definitiva dal giudice, sia esso di primo grado che d’appello, che di Cassazione.

Per poter accedere a tale possibilità di chiusura della lite fiscale pendente occorre:

  1. presentare al Comune, entro e non oltre il prossimo 30 settembre 2017, un’istanza utilizzando esclusivamente il modello pubblicato tra gli allegati – Modello DCTP001;
  2. nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre compilare un'istanza separata per ciascun atto di cui si chiede la definizione;
  3. provvedere al pagamento degli importi dovuti, calcolati con le modalità di seguito indicate. Nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre effettuare un versamento separato per ciascun atto di cui si chiede la definizione;
  4. allegare a ciascuna istanza compilata su Modello DCTP001, la copia della ricevuta del relativo pagamento. 

La domanda di definizione unitamente alla ricevuta di versamento può essere:

  • consegnata all’ufficio Protocollo del Comune di Spoltore – via Gioacchino Di Marzio, 66 – aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedi e il giovedi dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
  • spedita con raccomandata A/R all’indirizzo: 
    Comune di Spoltore – 2° Settore: Servizio Tributi del Comune di Spoltore
    via Gioacchino Di Marzio, 66 – 65010 SPOLTORE (PE)
  • inviata telematicamente con posta certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it

 

Come calcolare l’importo dovuto

Aderendo alla definizione agevolata delle liti fiscali, il contribuente è tenuto a versare:

  • il tributo;
  • gli interessi accertati dall’ufficio presenti sull’atto;
  • gli ulteriori interessi da calcolarsi a partire dalla data di notifica dell’atto fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto impugnato;
  • le eventuali spese di notifica indicate nell’atto.

La definizione comporta quindi la non debenza:

  • delle sanzioni comminate nell’atto originario;
  • degli interessi di mora.

Per il calcolo degli ulteriori interessi sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, occorre fare riferimento al tasso di interesse legale in vigore al momento della notifica di ciascun atto.

Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225.

All’importo così calcolato, il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. 

  • Qualora l’importo totale dovuto per la definizione  della controversia, comprensivo degli ulteriori interessi calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto impugnato, sia pari o inferiore a € 2.000,00 (duemila), occorre effettuare il versamento dell’intero importo entro e non oltre il 30 settembre 2017. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 2.000,00 (duemila).
  • Qualora l’importo totale dovuto per la definizione della controversia, comprensivo degli ulteriori interessi calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto impugnato, sia superiore a € 2.000,00 (duemila) è previsto il pagamento rateale con le seguenti modalità:
  • entro il 30 settembre 2017 pagamento della prima rata, pari al 40% delle somme dovute; 
  • entro il 30 novembre 2017 pagamento della seconda rata, pari al 40% delle somme dovute;
  • entro il 30 giugno 2018 pagamento della terza e ultima rata, pari al 20% delle somme dovute;

 

Modalità di versamento

 

Per il perfezionamento della definizione agevolata occorre effettuare un separato versamento per ogni singolo atto impugnato, anche in caso di ricorsi cumulativi e di riunioni processuali di più ricorsi.

Il versamento va effettuato utilizzando le seguenti modalità:

  • in caso di controversia avente ad oggetto ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, tramite modello F24 e compilando con i relativi “codice tributo” la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali;
  • in caso di controversia avente ad oggetto l’Imposta di Pubblicità (ICP)  e TOSAP tramite bonifico utilizzando il seguente
    IBAN: IT 06 S 05424 04297 000050002223  intestato al Comune di Spoltore, indicando nella causale “ICP/TOSAP - DEFINIZIONE LITI PENDENTI”;

 

 

 

 

 

 

Chi contattare

Personale da contattare: Di Paolo Emilio Emilio

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30/09/2017

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 365

Allegati

File con estensione pdf Allegato: Mod. DCTP001 Istanza di adesione alla definizione agevolata.pdf
(Pubblicato il 10/08/2017 - Aggiornato il 10/08/2017 - 318 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: 2017_08_03 Rev 1 Regolamento definizione agevolata controversie.pdf
(Pubblicato il 10/08/2017 - Aggiornato il 10/08/2017 - 363 kb - pdf)
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