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DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI
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Con l’entrata in vigore dell’articolo 11 comma 1bis del decreto legge n. 50/2017, convertito in legge 96/2017, è stata estesa anche a favore dei comuni la possibilità di chiudere le controversie fiscali pendenti relative ai tributi locali. Nella seduta del 03 agosto, il Consiglio Comunale ne ha stabilito l’applicazione, adottando il relativo Regolamento.
Tale possibilità riguarda tutte le liti fiscali pendenti presso il competente organo giudiziario aventi ad oggetto uno dei tributi comunali: ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, Imposta di Pubblicità (ICP).
Per pendente si intende la lite fiscale notificata al Comune entro il 24 aprile 2017 e non ancora decisa in via definitiva dal giudice, sia esso di primo grado che d’appello, che di Cassazione.
Aderendo alla definizione agevolata delle liti fiscali il contribuente è tenuto a versare solamente il tributo e gli interessi accertati dall’ufficio (questi ultimi da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto impugnato), ma non più le sanzioni inizialmente applicate.
Modalità di definizione: presentazione della domanda e versamento
Le domande di Definizione Agevolata possono essere presentate solamente per liti fiscali notificate al Comune entro il 24 aprile 2017 e non ancora decise in via definitiva dal giudice, sia esso di primo grado che d’appello, che di Cassazione.
Per poter accedere a tale possibilità di chiusura della lite fiscale pendente occorre:
La domanda di definizione unitamente alla ricevuta di versamento può essere:
Come calcolare l’importo dovuto
Aderendo alla definizione agevolata delle liti fiscali, il contribuente è tenuto a versare:
La definizione comporta quindi la non debenza:
Per il calcolo degli ulteriori interessi sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, occorre fare riferimento al tasso di interesse legale in vigore al momento della notifica di ciascun atto.
Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225.
All’importo così calcolato, il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva.
La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
Modalità di versamento
Per il perfezionamento della definizione agevolata occorre effettuare un separato versamento per ogni singolo atto impugnato, anche in caso di ricorsi cumulativi e di riunioni processuali di più ricorsi.
Il versamento va effettuato utilizzando le seguenti modalità: