Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

RILASCIO CONTRASSEGNO INVALIDI

Responsabile di procedimento: Monaco Enrico
Responsabile di provvedimento: D'Orazio Panfilo

Uffici responsabili

POLIZIA LOCALE

Descrizione

Il contrassegno di parcheggio per disabili viene rilasciato dal proprio Comune di residenza dietro certificazione medico legale della ASL che ne attesti i requisiti ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada.

Ai sensi della l. 5/12 (Decreto semplificazioni convertito in legge il giorno 05/04/2012) i titolari di certificazione ai sensi della l. 104/92 (ASL) o l. 102/09 (INPS) potranno ottenere il contrassegno di parcheggio per disabili senza ulteriore visita medico legale se nella propria certificazione è indicato che la persona ha "capacità deambulatorie/motorie sensibilmente ridotte" ex art. 381 del Reg. al C.d.S. 

 

I grandi  invalidi di guerra (l’art.38 comma 5 della legge 448/98, ha previsto che i grandi invalidi  di guerra ed equiparati  sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi della legge 104/92 e non sono soggetti agli accertamenti sanitari previsti dalla stessa legge) e le persone non vedenti "ciechi assoluti" (come da dPR n. 503 del 24 luglio 1996) potranno ottenere il contrassegno di parcheggio per disabili permanente presentando documenti di comprova del requisito (tessera di riconoscimento quale "grande invalido di guerra", certificazione che attesti la cecità assoluta) anziché certificazione medico legale specifica o come al capoverso precedente. 


 

L' appuntamento per la visita medico legale è richiedibile sia personalmente presso gli sportelli ASL sia tramite Centro Unico di Prenotazione che tramite farmacia convenzionata. 


 

Il contrassegno di parcheggio per disabili sarà rilasciato dietro esibizione  del proprio documento di identità e di quanto sopra indicato e di seguito ulteriormente specificato.  


 

Si suggerisce al titolare di contrassegno di parcheggio per disabili di informarsi sempre sulle regole di sosta (e di ZTL se presente e se di interesse) nel Comune ove si intenda circolare/sostare.

Il contrassegno, di colore azzurro, è valido su tutto il territorio nazionale ed europeo e può essere di tipo PERMANENTE (rilasciato per un periodo superiore o uguale a cinque anni) o  TEMPORANEO (rilasciato per un periodo inferiore a cinque anni).


 

CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI TEMPORANEO

Il contrassegno temporaneo ha una validità riconosciuta dall'apposito certificato per un periodo inferiore ai cinque anni.

Per il rilascio è necessario presentarsi presso lo sportello del Comando di Polizia Municipale con:

- certificazione medico legale in cui sia indicato che il diritto al contrassegno invalidi è stato riconosciuto "temporaneo" o verbale ASL l. 104/92 o verbale INPS l. 102/09 se vi è indicato che la persona ha "capacità deambulatorie/motorie sensibilmente ridotte" ex art. 381 del Reg. al C.d.S. e che la persona è "rivedibile";

- una (1) marca da bollo da € 16,00;

- documento di identità dell'avente diritto;

- una foto formato tessera.

 

 

CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI PERMANENTE

 

Il contrassegno permanente ha una validità di cinque anni.

Per il rilascio è necessario presentarsi presso lo sportello del Comando di Polizia Municipale con:

- certificazione medico legale in cui sia indicato che il diritto al contrassegno invalidi è stato riconosciuto "permanente" o verbale ASL l. 104/92 o verbale INPS l. 102/09 se vi è indicato che la persona ha "capacità deambulatorie/motorie sensibilmente ridotte" ex art. 381 del Reg. al C.d.S. e che la persona è "non rivedibile";

- documento di identità dell'avente diritto;

- una  foto formato tessera.


 

RINNOVI


 

PER IL RINNOVO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI TEMPORANEO SARA' NECESSARIO PROCEDERE A NUOVA VISITA MEDICO LEGALE O A ESIBIZIONE DI RINNOVO DI CERTIFICAZIONE EX L. 104/92 O  102/09 COME DA PRIMO RILASCIO. (documentazione richiesta per il primo rilascio)


 

PER IL RINNOVO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI PERMANENTE:

Allo scadere dei 5 anni si può rinnovare il contrassegno presentando i documenti sotto indicati:

- certificato rilasciato dal medico curante del richiedente;

- contrassegno scaduto;

- nr. 1 foto formato tessera.

 

È possibile richiedere il duplicato del contrassegno, per furto o smarrimento, presentando domanda e denuncia fatta alle Autorità.

 


 

 

Chi contattare

Personale da contattare: Monaco Enrico

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 giorni

Costi per l'utenza

Non sono previsti costi per questo procedimento. Per i contrassegni permanenti (durata di cinque anni) non è prevista l'apposizione della marca da bollo. Per i contrassegni temporanei (durata inferiore ai cinque anni) il richiedente dovrà apporre la marca da bollo.
 

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31/12/2018
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