Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

DENUNCIA DI INFORTUNIO SUL LAVORO

Responsabile di procedimento: Maggiori Cinzia
Responsabile di provvedimento: D'Orazio Panfilo

Uffici responsabili

POLIZIA LOCALE

Descrizione

La denuncia di infortunio sul lavoro interessa particolarmente la Polizia Locale, in virtù di un obbligo di legge che obbliga tutti i datori di lavoro (compresi quelli agricoli).
L’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui all’articolo 238 e 239 del testo unico è posto a carico del datore di lavoro, per gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi, ai sensi dell'art. 25 del D.Leg. 38/2000), di comunicare ogni infortunio sul lavoro occorso ad un proprio dipendente, che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro, per più di tre giorni.

Tale obbligo scaturisce dal D.P.R, 30/06/1965, n. 1124 (detto T.U.), e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge 28.12.1993 n. 561 - artt. 1 e 2., dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n°38 e dal Decreto 29 maggio 2001(modalità operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico di datori di lavoro agricoli).

Detta denuncia deve essere presentata all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio e per autorità di pubblica sicurezza si intendono la Questura o, in alternativa, i Commissariati di P.S. nei comuni ove tali uffici sono presenti, in ogni altro caso tale autorità è rappresentata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto l'infortunio stesso. Nel caso che l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano.

La denuncia deve essere presentata da parte del datore di lavoro entro due giorni da quello nel quale il datore di lavoro stesso ha avuto notizia dell' infortunio occorso ad un proprio dipendente, questo termine decorre dal momento in cui il datore di lavoro riceve il certificato medico che attesta un' inabilità al lavoro di oltre tre giorni, oppure, nel caso di infortunio in precedenza valutato guaribile entro tre giorni, il termine decorre dalla data di ricezione del successivo certificato medico che attesta la mancata guarigione nei termini precedentemente stabiliti e prolunga quindi il periodo di inabilità al lavoro. Ai fini dell'osservanza dei termini di presentazione, per le comunicazioni di infortunio effettuate a mezzo di lettera raccomandata, vale come data di presentazione quella di spedizione dall' Ufficio Postale. Se la scadenza del termine cade in un giorno festivo essa slitta al primo giorno successivo non festivo, per la corretta valutazione dei termini previsti dalla normativa il sabato è considerato normale giornata feriale anche se normalmente non lavorativa.

La mancata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza entro il termine di due giorni, decorrenti dalla ricezione del certificato medico da parte del datore così come la non completezza della stessa, o il mancato assolvimento dell'obbligo da parte di una persona incaricata dal datore di lavoro è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria il cui ammontare è compreso tra un minimo di €uro 258.23, ed un massimo di €uro 1549.37, salve le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

In caso in cui sia avvenuto un infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o l'inabilità superiore ai trenta giorni, l'autorità di p.s., appena ricevuta la denuncia, deve inviare copia della denuncia alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro, nella cui circoscrizione è accaduto l'infortunio. Tale organo, entro quattro giorni dal ricevimento della denuncia, procede ad una inchiesta volta ad accertare, tra l'altro, le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e le cause di esso nonché eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione. Tale obbligo deriva dall'art. 56 D.P.R. 1124/65 come mod. dall'art. 236 del D. Lgs. 19/21998 n° 51 (in vigo re dal 2 Giugno 1999) e comporta una importante modifica rispetto alla normativa previgente, che prevedeva la competenza del Pretore. A tal riguardo il Ministero del Lavoro - Direzione Affari Generali - Div VII con Circolare 28 Maggio 1999 n°38 ha precisato comunque che "la procedura relativa all'inchiesta rimane sostanzialmente invariata". Qualora la suddetta inchiesta evidenzi ipotesi di reato, apposita informativa dovrà essere inviata alla competente Procura della Repubblica. 

PROSSIME MODIFICHE SULL'ITER DA SEGUIRE:

Il decreto legge 69/2013, che semplifica alcune norme in materia di lavoro, interviene anche sul Dpr 1124/1965, in merito alle denunce degli infortuni. 
Una prima modifica riguarda l'abrogazione, non da subito, dell'articolo 54 del Dpr, che prevede l'obbligo, da parte del datore, di denunciare entro due giorni all'autorità di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro superiore a tre giorni. Resta, da parte del datore di lavoro, l'obbligo di denunciare – entro 48 ore dall'evento – l'infortunio all'Inail, con modalità telematica. Viene modificato poi l'articolo 56, che disciplina le modalità di gestione delle denunce.
È ora stabilito che le autorità di Ps, le Asl, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del Lavoro acquisiscano dall'Inail con accesso telematico (secondo le modalità che entreranno in vigore dopo il 180° giorno dall'emanazione del Dm istitutivo del sistema informativo nazionale per la prevenzione - Sinp), i dati relativi alle denunce infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.
Il decreto 69 nulla stabilisce, però, circa i termini in cui sarà emanato quest'ultimo decreto ministeriale, per cui resta valida la previsione dell'articolo 8, comma 4, del Dlgs 81/2008 che assegnava un termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore, abbondantemente superati.
Nel nuovo articolo 56 del Dpr 1124/1965 è stabilito che, entro quattro giorni dalla presa visione, con accesso alla banca dati Inail, dei dati sulle denunce infortuni mortali o con prognosi superiore 30 giorni, la Dtl procede, su richiesta del lavoratore, di un superstite o dell'Inail, a un'inchiesta per accertare: a) la natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato; b) le circostanze, la causa e la natura dell'infortunio, ed eventuali inosservanze alle norme di prevenzione; c) l'identità dell'infortunio ed il luogo; d) la natura ed entità delle lesioni; e) lo stato dell'infortunato; e) la retribuzione; f) in caso di morte le condizioni familiari dell'infortunato. Si tratta di un'inchiesta amministrativa per accertare soprattutto se l'infortunio è indennizzabile da parte dell'Inail.
Queste novità nulla modificano, invece, sulla tenuta del registro infortuni che tutti i datori di lavoro sono tenuti a istituire e tenere aggiornato, anche se dal 1° luglio avrebbe potuto essere abolito. È certo, però, che esso perderà lo scopo per cui era stato istituito. Del resto, l'articolo 53, comma 5, del Dlgs 81/2008 stabilisce che le disposizioni sul registro infortuni restano in vigore fino a sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale istitutivo del Sinp. Nel frattempo l'Inail ha dato una definitiva risposta sull'articolo 18, comma 1, lettera r), del Testo unico il quale prevede che dal 1° luglio il datore di lavoro debba comunicare in via telematica all'Inail (e per il suo tramite al Sinp), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni sugli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento. La procedura potrà essere attinta dal menu Punto Cliente (www.inail.it) ove è presente, insieme al link "Denuncia/comunicazione infortunio", anche quello denominato "Denuncia infortunio offline" per l'inoltro del file secondo i precedenti tracciati Txt e Xml.
Inviato da iPad

Chi contattare

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
90 giorni

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 01/02/2018
Facebook Twitter Linkedin