Atti generali

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 12 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati. 

Regolamento per i servizi della Polizia Locale resi a privati

Strutture organizzative associate: POLIZIA LOCALE
Data emissione: 10-10-2019
Numero: 61

A decorrere dal 13 dicembre 2019 i servizi della Polizia Locale,  fatta eccezione per quelli espressamente esclusi (come meglio specificati nel regolamento), sono posti interamente a carico dei richiedenti;

La norma regolamentare, adottata ai sensi dell'art. 3-bis all’articolo 22 del D.L. 50/2017 convetita con  L. nr. 96 del 21 giugno 2017,  ha previsto i casi di esclusione come di seguito riportati:

  1. quelli che rientrano tra i “servizi pubblici essenziali” così come definiti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali;
  2. le prestazioni del personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri Comandi e svolti conformemente alla disciplina di cui alla Legge 7 marzo 1986 n. 65 e alla Legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, nonché al vigente Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Locale o quelli svolti nell’ambito di servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti;
  3. i servizi di vigilanza resi in occasione delle processioni religiose con o senza simulacri di santi e simili, il festival dello “Spoltore Ensemble”, le manifestazioni organizzate dagli istituti scolastici, quelle promosse ed organizzate dai partiti e movimenti politici e sindacali che non prevedono forme di spettacolo o trattenimento e le seguenti feste per la celebrazione di Santi: San Panfilo (Santo-Patrono), San Filippo Neri (frazione di Caprara D’Abruzzo), Santi Cosma e Damiano (frazione di Caprara D’Abruzzo), San Camillo De Lellis (Frazione di Villa Raspa), l’Assunzione della Beata Vergine Maria (frazione di Villa Santa Maria), Santa Teresa D’Avila (frazione di Santa Teresa), Madonna Del Popolo (capoluogo), San Giacomo (località Cavaticchi), Santi Cosma e Damiano (frazione di Caprara D’Abruzzo), Santa Lucia Delle Fratte (località Santa Lucia);
  4. le manifestazioni ad iniziativa diretta dell’amministrazione comunale o quando con apposita delibera della Giunta Municipale si stabilirà la compartecipazione dell’ente comune di Spoltore alla manifestazione e/o evento, in questo caso attestando nella deliberazione il pubblico interesse della manifestazione, prevedendo espressamente che sarà a carico del comune di Spoltore il servizio di vigilanza stradale;

Tutto ciò premesso si comunica che a decorrere dal 12 dicembre 2019, tutte le iniziative, eventi e  manifestazioni, che non rientrano nei casi di esclusione previste dalla norma regolamentare, che necessitano di servizi della Polizia Locale  e per le quali i promotori non abbiano versato anticipatamente l’importo corrispondente al costo delle spese del personale che si renderà necessario impiegare, non potranno essere svolte e costituirà motivo ostativo al loro svolgimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le seguenti macro-tipologie di manifestazioni ed eventi che sono soggette al pagamento del servizio della Polizia Locale:

  1. gare ciclistiche, motociclistiche e podistiche, sia competitive che amatoriali;
  2. competizioni sportive di ogni genere in aree pubbliche che presso impianti sportivi e strutture polivalenti;
  3. servizi di scorta a veicoli o trasporti eccezionali;
  4. servizi di viabilità in occasione di aperture di attività commerciali;
  5. manifestazioni sportive, pubblicitarie, culturali e ricreative, ancorché patrocinate dal comune di Spoltore che da altre Pubbliche Amministrazioni;
  6. riprese televisive e cinematografiche;
  7. occupazioni di suolo pubblico con interdizione totale o parziale alla circolazione veicolare e pedonale;

In allegato si potrà consultare la Delibera di approvazione, il Regolamento e il modello di istanza da produrre al comune di Spoltore.

Allegati

File con estensione pdf Delibera 61 del 10 ottobre 2019 - approvazione Regolamento per i Servizi della Polizia Locale resi a privati: delibera 61 del 10 ottobre 2019.pdf
(Pubblicato il 10/12/2019 - Aggiornato il 10/12/2019 - 513 kb - pdf)
File con estensione pdf Regolamento per i servizi dalla Polizia Locale resi a privati: regolamento servizi a pagamento allegato alla delibera nr 61 del 2019.pdf
(Pubblicato il 10/12/2019 - Aggiornato il 10/12/2019 - 815 kb - pdf)
File con estensione pdf modello istanza per i servizi a pagamento della Polizia Locale: modello istanza per i servizi a pagamento della Polizia Locale.pdf
(Pubblicato il 09/12/2019 - Aggiornato il 09/12/2019 - 495 kb - pdf)
Contenuto creato il 09-12-2019 aggiornato al 10-12-2019
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