Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Assegnazione, variazione della numerazione civica

Responsabile di procedimento: Di Paolo Emilio Emilio
Responsabile di provvedimento: Melideo Anna Maria
Responsabile sostitutivo: Di Paolo Emilio Emilio

Uffici responsabili

Ufficio Toponomastica

Descrizione

Di cosa si tratta

È il mezzo atto a contraddistinguere gli accessi esterni di un fabbricato.
Gli accessi esterni sono quelli che dall'area di circolazione immettono direttamente o indirettamente (quando aprano su cortili, scale ecc.) in abitazioni, esercizi, uffici ecc.
Ogni area di circolazione deve avere una numerazione civica che viene spesso ordinata secondo la successione naturale dei numeri o, più raramente, secondo il sistema metrico adottato fuori dai centri abitati.
I numeri civici devono essere indicati con caratteri leggibili e su materiale resistente.
La numerazione degli accessi viene fatta in base a quanto stabilito dalla normativa in vigore ivi comprese le norme stabilite dall'Ufficio Nazionale di Statistica (Istat) in occasione del Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni.

A chi interessa
•Il proprietario di un edificio, o chi ne ha titolo, a costruzione ultimata o comunque prima che lo stabile venga occupato
•Il cittadino residente in uno stabile privo di numerazione civica
•Il titolare di un'impresa, di uno studio professionale o di un locale commerciale ubicato in un fabbricato privo di numerazione

Come
La richiesta di attribuzione di numeri civici deve essere presentata in carta libera, compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo scaricabile alla fine di questa pagina e indicando, pena il rigetto della richiesta stessa, tutti gli accessi esterni all'edificio.
Insieme alla domanda dovrà essere allegata, come ulteriore documentazione, una planimetria dell'edificio indicante tutti gli accessi da numerare.

Quando
A seguito della domanda presentata, gli operatori comunali effettuano un sopralluogo per verificare quanto dichiarato dall'utente e attribuiscono il numero o i numeri civici secondo il sistema della successione naturale.
Il responsabile dell'Ufficio Toponomastica deve, valutate le risultanze del sopralluogo, adottare un apposito provvedimento indicando, per ciascun fabbricato, i numeri civici da inserire.
Le comunicazioni relative devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati o, al più tardi, nei primi sette giorni del mese successivo.

 

Chi contattare

Personale da contattare: Di Paolo Emilio Emilio

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 giorni

Costi per l'utenza

Il rilascio della targhetta è gratuito

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

•R.D.L. 10 maggio 1923 n. 1158, convertito in L. 17 aprile 1925 n. 473 - Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze;
•L. 23 giugno 1927, n. 1188 - Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei;
•Decreto del Ministero dell'Interno, 25 settembre 1992
•Circolare del Ministero dell'Interno, 10 febbraio 1996, n. 4 - Intitolazione di scuole, aule scolastiche, vie, piazze, monumenti e lapidi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 0
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