
Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Revisione dinamica delle liste elettorali 2° tornata
Uffici responsabili
Servizio Elettorale Leva e StatisticheDescrizione
L’Ufficiale elettorale comunale apporta alle liste generali e sezionali: 1) cancellazioni in conseguenza di morte, perdita della cittadinanza , perdita del diritto elettorale , decisioni della Commissione elettorale circondariale, adottate quando la documentazione dei predetti eventi è stata acquisita agli atti dopo l’attuazione della prima tornata ( le cancellazioni dei cittadini che hanno trasferito la loro residenza in altro comune vanno effettuate soltanto con la prima tornata);
2) iscrizioni per trasferimento di residenza nel comune e a seguito di decisioni della Commissione circondariale adottate, nonché iscrizioni in conseguenza dell’acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per cessazione delle cause ostative, iscrizioni non potute effettuare nella prima tornata.
L’Ufficiale elettorae comunale apporta alle liste sezionali le iscrizioni e le cancellazioni per trasferimento dell’abitazione dalla circoscrizione di una sezione a quella di altra sezione del comune e registra nelle liste generali il nuovo numero di sezione e l’attuale abitazione degli interessati.
Analogo provvedimento di iscrizione viene disposta per i cittadini U.E. nelle liste aggiunte per le votazioni Europee e Comunali che ne abbiano titolo e che ne abbiano fatto domanda.
L’Ufficiale elettorale comunale apporta alle liste sezionali le iscrizioni e le cancellazioni per trasferimento dell’abitazione dalla circoscrizione di una sezione a quella di altra sezione del comune e registra nelle liste generali il nuovo numero di sezione e l’attuale abitazione degli interessati.
L’Ufficiale elettorale trasmette copia del verbale delle operazioni eseguite alla Commissione circondariale, per le conseguenti variazioni alle liste in suo possesso, nonché al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio .
entro il 5 febbraio |
Il Sindaco, con apposito manifesto da notizia del deposito sull'Albo on line, da effettuarsi nei termini al lato specificati, nella segreteria del comune degli elenchi e delle deliberazioni relative alle variazioni disposte ed invita chiunque intenda proporre ricorso contro le decisioni dell’Ufficiale elettorale comunale a presentarli non oltre il 10 febbraio. |
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