Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

CONTENZIOSO PER VERBALI AL CODICE DELLA STRADA

Responsabile di procedimento: De Sanctis Filomena
Responsabile di provvedimento: D'Orazio Panfilo
Responsabile sostitutivo: Monaco Enrico

Descrizione

RICORSO AL PREFETTO O AL GIUDICE DI PACE PER I VERABALI DEL CODICE DELLA STRADA

Il ricorso avverso il verbale è lo strumento giuridico per l'esercizio del diritto alla difesa previsto per le sanzioni amministrative.

ATTENZIONE CONDIZIONE FONDAMENTALE PER PRESENTARE IL RICORSO È CHE NON SIA ANCORA STATO EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELLE SOMME INDICATE NEL VERBALE.

Esistono due diverse possibilità:

  • il ricorso al Prefetto di Pescara
  • il ricorso al Giudice di Pace di PESCARA

RICORSO AL PREFETTO

CHI HA TITOLO PER PROPORRE RICORSO?

Il ricorso può essere proposto dal proprietario del veicolo (definito anche obbligato in solido con il trasgressore) oppure dal trasgressore ovvero l’autore materiale della violazione (ad esempio il conducente del veicolo) a patto che questi sia indicato espressamente nel verbale.

QUANTO TEMPO C’E’ PER PRESENTARE IL RICORSO?

Si può presentare ricorso entro 60 giorni (termine perentorio) dalla contestazione o notificazione del verbale ai sensi art. 201 C.d.S. Con il termine contestazione s’intende la notifica immediata ovvero quando il trasgressore è stato fermato dall’agente P.M. su strada, è stato identificato ed è stato redatto immediatamente il verbale.

Se il verbale d’accertamento è rinvenuto sul parabrezza del veicolo non si è ancora in presenza di un atto perfezionato ed occorre attendere la notificazione nei confronti del proprietario che avviene entro 90 giorni dalla data di accertamento (art. 201 C.d.S.), tramite servizio postale o messo notificatore.

OCCORRE UN MODULO SPECIFICO?

Il ricorso (detto anche scritto difensivo) va redatto in carta semplice e deve contenere l’intestazione “Al Prefetto di PESCARA”.

Vanno indicate le complete generalità del ricorrente, occorre esprimere le motivazioni del ricorso ed in conclusione formulare chiaramente le richieste.

E’ possibile allegare allo scritto difensivo tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per confortare le sue motivazioni (ad esempio copie di permessi, copie di certificati medici, dichiarazioni del datore lavoro, copie dei documenti del veicolo, etc.).

Occorre sempre sottoscrivere il ricorso. La mancanza della firma è motivo di invalidità del ricorso.

Occorre inoltre indicare chiaramente il numero e la data del verbale che s’intende impugnare ed allegare una copia del verbale in questione.

Se si ritiene necessario si può richiedere un’audizione personale al Prefetto.

COME E DOVE SI PRESENTA IL RICORSO?

  • tramite raccomandata a/r e/o direttamente al Comando di Polizia Municipale di Spoltore (PE) 65010 Piazza Unione Europea nr. 2 SPOLTORE (PE)
  • tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it

OPPURE

  • alla Prefettura di Pescara – Ufficio Depenalizzazione, Piazza Italia nr. 30, PESCARA. Tel 085/20571

Si ribadisce che occorre sempre sottoscrivere il ricorso. La mancanza della firma è motivo di invalidità del ricorso.

QUANTO TEMPO OCCORRE PER AVERE UNA RISPOSTA DAL PREFETTO?

Dal ricevimento del ricorso l’Ufficio della Polizia Municipale ha 60 giorni di tempo per istruire il fascicolo e trasmetterlo in Prefettura.

La Prefettura, a sua volta, ha a disposizione 120 giorni per emettere un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento o un provvedimento di archiviazione del verbale.

L’ordinanza di ingiunzione di pagamento (sempre emessa nel caso in cui il Prefetto non accolga la domanda di archiviazione contenuta nel ricorso) deve essere notificata entro 150 giorni dalla sua emissione, pena la nullità.

Attenzione: nel caso venga richiesta l’audizione personale, i termini sopra indicati subiscono un’interruzione che va dal momento della notifica della convocazione a quello dell’avvenuta audizione.

SE IL PREFETTO NON ACCOGLIE IL RICORSO, QUANTO DOVRO’ PAGARE?

In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella originaria indicata sul verbale. Le modalità di pagamento sono indicate sul provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento il verbale sarà iscritto a ruolo e sarà attivata la procedura esecutiva prevista.

E SE NON SONO D’ACCORDO CON QUANTO STABILITO DAL PREFETTO?

L’Ordinanza-Ingiunzione del Prefetto si può impugnare entro 30 giorni dalla notifica, presentando opposizione (è sempre un ricorso) direttamente presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Pescara, Palazzo di Giustizia, Via Lo Feudo PESCARA,  oppure inviandola tramite raccomandata a/r.

 

RICORSO AL GIUDICE DI PACE

CHI HA TITOLO PER PROPORRE RICORSO?

Il ricorso può essere proposto dal proprietario del veicolo (definito anche obbligato in solido con il trasgressore) oppure dal trasgressore ovvero l’autore materiale della violazione (ad esempio il conducente del veicolo) a patto che questi sia indicato espressamente nel verbale.

QUANTO TEMPO C’E’ PER PRESENTARE IL RICORSO?

Si può presentare ricorso entro 30 giorni (termine perentorio) dalla contestazione o notificazione del verbale.

DOVE POSSO TROVARE LA MODULISTICA PER IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE?

La modulistica per la redazione dell'atto di opposizione è a disposizione dei ricorrenti presso la Cancelleria del Giudice di Pace di PESCARA

Il ricorso al Giudice di Pace si deposita personalmente presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Pescara oppure spedendo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (in tale caso farà fede la data di spedizione) allo stesso indirizzo, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o notifica del verbale.

QUALI ELEMENTI DEVE CONTENERE IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE?

E' importante allegare al ricorso una copia dell'atto impugnato, cioè il verbale possibilmente in originale, unitamente a tutti i documenti, anche in copia, ritenuti utili per sostenere le proprie ragioni.

Occorre poi indicare i motivi di opposizione, cioè le doglianze avverso il verbale, ovvero perché lo stesso è ritenuto illegittimo oppure le ragioni di fatto o le motivazioni che hanno indotto a commettere la violazione che potrebbero essere ritenute utili dal Giudice al fine dell'accoglimento del ricorso.

E' inoltre possibile chiedere al Giudice l'assunzione di prove per sostenere i motivi di opposizione, (ad esempio indicando le generalità dei testimoni a discarico).

A conclusione del ricorso devono essere formulate esplicitamente le richieste.

Se sussistono gravi motivi può anche essere chiesta la sospensione dell’esecutorietà del verbale, che il Giudice valuterà e, se del caso, concederà discrezionalmente prima del giudizio.

Il ricorso va firmato obbligatoriamente a pena di inammissibilità dello stesso. Il ricorrente dovrà anche indicare un domicilio per il recapito di tutte le comunicazioni inerenti il suo ricorso.

POSSO DELEGARE QUALCUNO AL MIO POSTO?

E’ possibile delegare altra persona sia per quanto riguarda il deposito, sia per quanto riguarda la presenza nel giorno fissato per l’udienza. La delega deve essere depositata preventivamente in Cancelleria, unitamente a copia di entrambi i documenti di riconoscimento (delegante e delegato).

E’ NECESSARIA L’ASSISTENZA DI UN AVVOCATO?

No, per questo tipo di ricorsi la procedura è estremamente semplificata e l’interessato può stare personalmente davanti al Giudice.

 

Art. 203. Ricorso al prefetto.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 203. Ricorso al prefetto.

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. (1)

2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. (2)

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.


(1) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge 151/2003.
(2) Comma sostituito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.

Art. 204-bis. Ricorso al giudice di pace.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 204-bis. Ricorso al giudice di pace (1)

1. Alternativamente  alla  proposizione  del  ricorso  di  cui all'articolo 203, il  trasgressore  o  gli  altri  soggetti indicati  nell'articolo  196,   qualora   non   sia   stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi  in  cui e'consentito,  possono   proporre   opposizione   davanti all'autorita' giudiziaria  ordinaria.  L'opposizione   è regolata  dall'articolo  7  del  decreto   legislativo   1°settembre 2011, n. 150.
 

 


(1) Articolo interamente riscritto dall'art. 7 del  decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011.

Articolo 7 del  decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150:

Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada     

1.  Le  controversie  in  materia  di  opposizione  al  verbale  di accertamento  di  violazione  del  codice   della   strada   di   cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono regolate dal rito del lavoro,  ove  non  diversamente  stabilito dalle disposizioni del presente articolo.   

2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione.   

3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni  dalla  data  di   contestazione   della   violazione   o   di notificazione del verbale  di  accertamento,  ovvero  entro  sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo'  essere  depositato anche  a  mezzo  del  servizio  postale.  Il  ricorso   e'   altresi' inammissibile se e' stato previamente  presentato  ricorso  ai  sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.   

4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.   

5.  La  legittimazione  passiva  spetta  al  prefetto,  quando   le violazioni opposte sono state accertate da  funzionari,  ufficiali  e agenti dello Stato, nonche' da funzionari  e  agenti  delle  Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie  in  concessione  e  dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono  state accertate da funzionari, ufficiali e agenti,  rispettivamente,  delle regioni, delle province e dei comuni.   

6. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.   

7. Con il decreto di  cui  all'articolo  415,  secondo  comma,  del codice di procedura civile il giudice  ordina  all'autorita'  che  ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto  con  gli  atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono  notificati,  a  cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.   

8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi  anche  di funzionari appositamente delegati.   

9. Alla prima udienza, il giudice:     
a) nei casi  previsti  dal  comma  3  dichiara  inammissibile  il ricorso con sentenza;     
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano  senza addurre  alcun  legittimo  impedimento,   convalida   con   ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede  sulle  spese,  salvo che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla  documentazione allegata  dall'opponente,  ovvero  l'autorita'  che  ha   emesso   il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.   

10. Con la sentenza che  accoglie  l'opposizione  il  giudice  puo' annullare in tutto o in parte il provvedimento  opposto.  Il  giudice accoglie l'opposizione quando non vi  sono  prove  sufficienti  della responsabilita'  dell'opponente.  Non  si  applica  l'articolo   113, secondo comma, del codice di procedura civile.   

11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice  determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il  minimo  e  il massimo edittale stabilito dalla legge per la  violazione  accertata. Il  pagamento  della  somma  deve  avvenire  entro  i  trenta  giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalita' di pagamento da questa determinate.   

12. Quando rigetta l'opposizione, il  giudice  non  puo'  escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei  punti dalla patente di guida.   

13. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  6-bis,  del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

 

Chi contattare

Personale da contattare: De Sanctis Filomena

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Dal ricevimento del ricorso l'Ufficio della Polizia Municipale ha 60 giorni di tempo per istruire il fascicolo e trasmetterlo in Prefettura. La Prefettura, a sua volta, ha a disposizione 120 giorni per emettere un'ordinanza d'ingiunzione di pagamento o un

Costi per l'utenza

PER IL RICORSO AL PREFETTO NON SONO PREVISTI COSTI;

PER IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE E' NECESSARIO ALLEGARE UN CONTRIBUTO UNIFICATO ACQUISTABILE PRESSO LE RIVENDITE DI VALORI BOLLATI (TABACCHERIE).

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale. (GU n.329 del 30-11-1981 - Suppl. Ordinario )

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31/12/2018
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