Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

DISPOSIZONE DI RATEAZIONE PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA

Responsabile di procedimento: Grilli Ugo
Responsabile di provvedimento: D'Orazio Panfilo
Responsabile sostitutivo: Monaco Enrico

Uffici responsabili

Ufficio Verbali

Descrizione

RICHIESTA   DI RATEZIONE PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA

L'art. 202 bis del Codice della Strada prevede che le persone, tenute al pagamento di verbali elevati per violazioni al Codice della Strada di importo superiore a € 200,00, che versino in situazioni economiche particolarmente disagiate possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

Può avvalersi di tale facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.626,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso chi presenta la richiesta, e i limiti di reddito sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Ogni rata non deve essere inferiore a € 100,00 e si possono concedere fino ad un massimo di 12 rate se l'importo dovuto non supera € 2.000,00; fino ad un massimo di 24 rate se l'importo dovuto non supera € 5.000,00; fino ad un massimo di 60 rate se l'importo dovuto supera € 5.000,00.

a richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione al Codice della Strada.

Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza il Sindaco adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con le determinazioni delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero il provvedimento del rigetto è effettuata con le modalità previste dall'art. 201 del C.d.S.

In casi di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade dal beneficio della rateazione.

In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego.

Art. 202-bis Rateazione delle sanzioni pecuniarie.

Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME


Art. 202-bis. - (Rateazione delle sanzioni  pecuniarie).  (1) -  1.  I soggetti  tenuti  al  pagamento  di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni  accertate  contestualmente  con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che  versino  in condizioni economiche disagiate, possono richiedere  la  ripartizione del pagamento in rate mensili. 

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi e'  titolare di un reddito imponibile  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non  superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se  l'interessato convive  con  il  coniuge  o  con  altri  familiari,  il  reddito  e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante,  e  i  limiti  di reddito di cui al periodo precedente sono elevati  di  euro  1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 

3. La richiesta di cui al comma 1 e' presentata  al  prefetto,  nel caso  in  cui  la  violazione  sia  stata  accertata  da  funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1  dell'articolo 208.  E' presentata  al  presidente  della  giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui  la violazione sia stata accertata da  funzionari,  ufficiali  e  agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni. 

4.  Sulla  base  delle  condizioni  economiche  del  richiedente  e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di  cui  al  comma  3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un  massimo  di  dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino  ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto  supera  euro  5.000. L'importo di ciascuna rata non può  essere  inferiore  a  euro  100. Sulle somme il cui pagamento e' stato  rateizzato  si  applicano  gli interessi al  tasso  previsto  dall'articolo  21,  primo  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e successive modificazioni. 

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro  trenta giorni  dalla  data  di  contestazione  o  di notificazione della violazione. La presentazione  dell'istanza  implica  la  rinuncia  ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di  cui  all'articolo 203 e di ricorso al giudice di  pace  di  cui  all'articolo  204-bis. L'istanza  e'  comunicata  dall'autorità  ricevente  all'ufficio o comando da cui dipende l'organo  accertatore.  Entro  novanta  giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al  comma  3  del presente articolo  adotta  il  provvedimento  di  accoglimento  o  di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo  precedente,  l'istanza si intende respinta. 

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi  della  rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto e' effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al  periodo  precedente e' notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti  che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza  del  termine  di  cui  al  citato  quarto periodo del comma 5 sono comunicati  al  comando  o  ufficio  da  cui dipende l'organo accertatore.
 

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando  o  ufficio  da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della  prima  rata  o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente  dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma  3 dell'articolo 203. 

8. In caso di rigetto dell'istanza,  il  pagamento  della  sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire  entro  trenta  giorni  dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero  dalla  notificazione di cui al secondo periodo del comma 6. 

9. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle  politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate  le modalità di attuazione del presente articolo.  10. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro  e  delle  politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati  ogni due anni gli importi di cui  ai  commi  1,  2  e  4  in  misura  pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice  dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti.
Il decreto di cui  al  presente  comma  e'  adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio  e  gli  importi  aggiornati  si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(1) Articolo inserito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).

 

Chi contattare

Personale da contattare: Grilli Ugo

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
90 giorni

Costi per l'utenza

NON SONO PREVISTI COSTI PER QUESTO PROCEDIMENTO

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31/12/2018
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