Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Infortunistica Stradale

Responsabile di procedimento: Perletta Rita
Responsabile di provvedimento: D'Orazio Panfilo
Responsabile sostitutivo: Monaco Enrico

Uffici responsabili

POLIZIA LOCALE

Descrizione

INFORTUNISTICA STRADALE

Uno dei principali compiti della Polizia locale è individuabile nel rilievo degli incidenti stradali con e senza feriti. La differenza tra incidenti stradali con e senza feriti non è semplicemente formale ma è anche sostanziale in quanto nel primo caso, a differenza del secondo, trovano applicazione, oltre che le norme del procedimento amministrativo, anche le norme del procedimento penale in quanto dall’evento deriva un vero e proprio reato individuabile nelle “lesioni colpose” (o omicidio colposo nel caso di incidente con esiti mortali) perseguibile a “querela di parte” (chiaramente non nel caso di omicidio ove la perseguibilità penale è d’ufficio). Ciò significa che per aversi la chiamata a rispondere anche “penalmente” (condanna) e non solo civilmente (risarcimento del danno) del responsabile, è necessario un formale atto denominato querela da parte della persona offesa  (l’infortunato) presentabile in qualunque posto di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale) entro tre mesi dal fatto. E’ comunque consigliabile nel caso vi fosse l’intenzione di sporgere

querela presentarsi direttamente presso il Comando del Corpo di Polizia direttamente intervenuto.  Per tale motivo i rapporti d’incidente stradale con feriti non possono essere ritirati senza il nulla osta

della Procura, proprio perché sottoposti al segreto istruttorio.  Il diritto di querela è comunque un diritto disponibile della parte offesa a cui la persona può rinunciare o implicitamente – facendo trascorrere inutilmente il termine di tre mesi– oppure espressamente in qualunque momento presentando rinuncia alla querela. Dal momento in cui tutti i soggetti (tutti gli infortunati) presentano la rinuncia gli atti divengono conseguentemente visionabili dalle parti non essendoci più l’interesse da parte dell’ente di tenere secretati gli atti.

 COMPORTAMENTO IN CASO D’INCIDENTE STRADALE.

(Art. 189 del vigente Codice della Strada)

Nel caso d’incidente stradale i coinvolti devono procedere, tra loro, allo scambio delle generalità  (dati anagrafici, targa del veicolo, assicurazione etc.).

Nel caso d’incidente con feriti devono inoltre rimanere in luogo, soccorrere le persone infortunate ed attendere l’arrivo in luogo delle forze di polizia. L’allontanamento e l’omesso soccorso in caso di

incidenti con feriti configura l’ipotesi di reato denominata “omissione di soccorso” con denuncia all’autorità giudiziaria e possibile arresto della persona. Non è possibile l’arresto ove il fuggitivo si presenti personalmente presso un Comando di polizia entro le 24 ore successive all’evento.

Le parti coinvolte dovranno inoltre fare in modo che lo stato dei luoghi non venga modificato in attesa dell’arrivo delle forze di Polizia. Questo principio va contemperato, nel caso d’incidenti stradali senza feriti, con l’opposto principio dell’evitare intralcio alla circolazione stradale sancito dal comma 3 il quale richiama l’art. 161 del Codice.

Sarà quindi demandato in primo luogo alle parti comprendere se è il caso o meno di procedere alla rimozione dei veicoli, ove possibile, considerando la località dell’avvenuto sinistro e le problematiche di traffico. Si evidenzia che l’inosservanza di tale obbligo è precisamente sanzionato dal vigente codice della strada.

LA CONSTATAZIONE AMICHEVOLE è sicuramente il metodo più veloce per giungere alla definizione delle responsabilità ed al conseguente risarcimento del danno.

Con esso le parti coinvolte si scambiano i dati necessari evidenziando la dinamica degli eventi e gli

altri elementi necessari alle assicurazioni per decidere sulle responsabilità e i conseguenti risarcimenti.

Non deve essere visto, come molti pensano, quale assunzione di responsabilità e non è necessario

che una delle parti all’interno del modulo si assuma direttamente la colpa.

E’ semplicemente la descrizione di quanto accaduto che ognuna delle parti consegnerà al proprio assicuratore. Saranno poi gli assicuratori, ove necessario avvalendosi dei periti, a decidere.

Negli incidenti semplici è sicuramente uno strumento da utilizzarsi con maggiore frequenza anche perché l’intervento delle Forze di Polizia molte volte (in assenza di effettivi elementi oggettivi) si limita a verbalizzare le dichiarazioni delle parti senza alcuna possibilità di dare ulteriori e nuovi elementi alle assicurazioni o ai giudici.

Attribuzioni e competenze

In caso di incidente stradale, se le parti coinvolte nel sinistro non raggiungono bonariamente un accordo per la definizione delle responsabilità, è necessario richiedere l'intervento dei Corpi preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico (Polizia Locale, Polizia Stradale,  Carabinieri).

La pattuglia si reca sul luogo del sinistro: effettua i rilievi di legge necessari ai fini della definizione

delle responsabilità e compila il rapporto di rilevamento del sinistro.

Successivamente l’ufficio di Polizia Locale provvederà ad elaborare il rilievo del sinistro, inviare la documentazione inerente al sinistro (rapporto e verbali di contravvenzione, referti) agli organi competenti (Procura della Repubblica, Prefettura, Motorizzazione) per eventuali provvedimenti del caso (es. sospensione patente, revisione veicolo ....) e rilasciare copie rapporti agli interessati: parti coinvolte, legali, assicurazioni previa presentazione istanza.

Quando rivolgersi al servizio

In caso di necessità per avere chiarimenti e/o informazioni o per richiedere il rilascio della copia del rapporto di rilevamento dagli Agenti intervenuti sul luogo del sinistro.

Se l'incidente comporta l'avvio di un procedimento penale (incidente mortale, incidente con feriti ove sia stata presentata querela, guida in stato di ebbrezza, uso di stupefacenti,  omissione di soccorso) per l'acquisizione degli atti è necessario il visto autorizzativo della Procura della Repubblica che l'utente deve richiedere c/o il Palazzo di Giustizia - Ufficio URP 4° Piano-  Via Lo Feudo PESCARA.

I rapporti completi degli  incidenti stradali con feriti possono essere richiesti decorsi tre mesi dalla data del sinistro.

Per tale procedimento è stato istituito l’ufficio Infortunistica che può essere contattato al nr. 0854961845 mail infortunistica@comune.spoltore.pe.it  

PEC protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it. - L’Agente della P.M. di riferimento è Rita Perletta-

Chi contattare

Personale da contattare: Perletta Rita

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 giorni dalla conclusione del rapporto e delle indagini

Costi per l'utenza

Il rilievo dei sinistri stradali di ogni tipologia (solo danni a cose, con feriti oppure con esiti mortali) non prevedono costi.

Per il  rilascio di copie dei rapporti stilati è previsto il costo così come stabilito dalla delibera della Giunta Municipale nr. 6/2011, ovvero:

  • Copia senza foto Euro 25,00
  • Copia con foto Euro 30,00

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31/12/2018
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