
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Non sono previsti costi per questo procedimento.
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
La patente a punti è il meccanismo introdotto in Italia a partire da martedì 1º luglio 2003 attraverso il quale ogni automobilista, al quale inizialmente vengono assegnati 20 punti, in caso di infrazione delle norme del codice della strada se ne vede togliere alcuni e dovrà superare nuovamente l'esame di teoria e l'esame di guida qualora dovesse arrivare a perderli tutti (in quanto la perdita di tutti i punti causa la revoca automatica della patente).Il numero di punti sottratti dalla patente è stabilito dalla legge e varia a seconda della gravità dell'infrazione. Per recuperare i punti è sufficiente seguire dei corsi appositi presso un'autoscuola.
È importante notare come il meccanismo del punteggio vada ad affiancare e non a sostituire le sanzioni già previste per le varie infrazioni, compresa la sospensione della patente.
La patente a punti è stata introdotta nel codice della strada (articolo 126 bis) dal D.L. n.151 del 27 giugno 2003, modificato in alcuni punti dalla legge n. 214 del 1º agosto 2003. La n. 214 del 2003 ha introdotto nel 126 bis la possibilità di non dichiarare l'identità del guidatore, se il proprietario del veicolo versa una maggiorazione di 250 euro, in modo che le sanzioni della patente a punti non siano applicabili. Analoga norma non esiste negli altri Paesi europei che hanno introdotto la patente a punti.Gli automobilisti con almeno 20 punti che non commettono infrazioni con perdita di punti hanno diritto dopo due anni a due punti di "bonus". Gli automobilisti con meno di 20 punti, dopo due anni dall'ultima infrazione tornano al totale iniziale di 20. I neopatentati che non commettono infrazioni con perdita di punti hanno diritto ad un ulteriore punto all'anno per i primi tre anni dal conseguimento della patente.
Con i bonus si possono raggiungere un massimo di 30 punti totali.
Casi particolari:
I neopatentati, ovvero coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni, per ogni infrazione commessa si vedono togliere il doppio dei punti previsti per l'infrazione commessa.
In caso di più infrazioni contemporanee la massima quantità di punti che può venir sottratta in un'unica occasione è di 15, a meno che non si tratti di infrazioni che prevedono il ritiro immediato della patente (ad esempio la guida in stato d'ebbrezza, il sorpasso in curva o la circolazione contromano): in questi casi tale regola non si applica.
Nel caso in cui non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il proprietario del veicolo ha l'onere di comunicare all'organo di polizia stradale i dati di chi si trovava alla guida affinché vengano sottratti i punti dalla patente del conducente autore della violazione, in caso contrario non vengono sottratti punti ma viene applicata un'ulteriore sanzione prevista dal codice della strada: è il caso ad esempio degli autovelox, in cui non vi è contestazione immediata dell'infrazione.
Le patenti di guida straniere non sono direttamente sottoposte alla regola dei "punti", ma, come specificato dalla nuova normativa del Ministero dei Trasporti, per i patentati stranieri scatta il divieto di guida in Italia per un periodo variabile tra i sei mesi e i due anni, se commettono infrazioni per un totale equivalente a 20 punti in un periodo di massimo tre anni.
Violazioni più comuni e decurtazione di punteggio:
-1 punto
Mancato uso o utilizzo improprio delle luci;
Sistemazione dei passeggeri e/o animali e/o oggetti non idonea.
-2 punti
Inosservanza della segnaletica stradale o delle segnalazioni degli agenti;
Collegamento inidoneo in caso di traino;
Trasporto in sovraccarico o in sovrannumero su autovetture;
Sosta in corrispondenza della fermata di autobus e filobus.
-3 punti
Inosservanza delle condizioni generali per effettuare un sorpasso;
Distanza di sicurezza inadeguata (in caso di collisione con danni lievi);
Non fermarsi all'invito di un agente;
Rifiutarsi di esibire i documenti richiesti o di far ispezionare il veicolo;
Eccesso di velocità superiore a 10 km/h e inferiore a 40 km/h.
-4 punti
Circolare contromano;
Uso errato delle corsie;
Fuggire in caso di incidente con soli danni a cose non così gravi da aver determinato la revisione della patente.
-5 punti
Circolare senza casco o con casco allacciato in maniera inadeguata;
Mancato uso delle cinture di sicurezza;
Uso di cuffie sonore o abuso di cellulari durante la guida;
Mancata precedenza a veicoli di soccorso (autoambulanze, polizia, vigili del fuoco);
Omesso uso di lenti quando prescritte.
-6 punti
Mancato rispetto del segnale "STOP", precedenza omessa o del semaforo rosso;
Violazioni ai comportamenti previsti ai passaggi a livello;
Eccesso di velocità superiore a 40 km/h e inferiore a 60 km/h.
-8 punti
Mancato rispetto della distanza di sicurezza che ha causato incidente con gravi danni alle cose;
Non dare la precedenza ai pedoni sulle strisce;
Invertire la marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve e dossi.
-10 punti
Gareggiare in velocità con veicoli a motore, con sfide organizzate e non autorizzate;
Eccesso di velocità superiore a 60 km/h;
Circolare contromano su curve, dossi ed in ogni caso di scarsa visibilità;
Effettuare sorpassi pericolosi;
Effettuare retromarce su autostrade;
Guidare in stato di ebbrezza da alcool, droghe o rifiutare gli accertamenti atti a verificare il proprio tasso alcolemico o il proprio stato psicofisico;
Fuggire in caso di incidente con gravi danni ai veicoli e/o alle persone;
Forzare posti di blocco;
Inoltre per alcune violazioni è prevista la sospensione della patente di guida per un tempo variabile (minimo 15 giorni per la cintura di sicurezza) in caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione, cioè se colti in fallo per 2 volte in 2 anni. Fermo restando che per altre (vedi guida in stato d'ebbrezza o sorpasso in curva) è previsto il ritiro immediato della patente di guida per la sospensione che sarà poi decisa dal Prefetto competente per territorio.
Patente: come si controlla il "saldo" punti
Il titolare può controllare in tempo reale lo stato della propria patente presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, utilizzando il portale dell'automobilista.
Sul portale il Ministero dei Trasporti ha attivato il servizio online di verifica del saldo dei punti sulla propria patente di guida: occorre semplicemente iscriversi al sito seguendo le istruzioni presenti sulla home page.
E' possibile utilizzare anche l'utenza telefonica 848782782, ma attenzione non è un numero verde. La telefonata può essere effettuata solo da apparecchio fisso ed ha il costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico.
Come si recupera il punteggio
La mancanza di decurtazioni dei punti, per il periodo di due anni consecutivi, determina la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale. Per i titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti è previsto l'accreditamento di 2 punti fino a raggiungere il tetto massimo complessivo di 30 punti.
Dal 13 agosto 2010 per i patentati da meno di tre anni è stato introdotto un ulteriore meccanismo premiale: nel caso non vengano commesse violazioni che prevedono decurtazione di punti verrà attribuito sul loro titolo di guida un punto ogni anno, fino ad un massimo di tre.
Il punteggio perso può essere recuperato frequentando anche dei corsi specifici , con obbligo di esame finale, presso le autoscuole o presso gli altri soggetti autorizzati dal Ministero dei Trasporti.
Non sono previsti costi per questo procedimento.